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Normativa di riferimento


D.lgs. n. 33/2013, Art. 44. 

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 

Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Gli Ordini professionali non sono tenuti alla nomina dell'Organismo Interno di Valutazione conformemente alle disposizioni del DL 31.8.2013 N. 101, così come modificato dalla L. 30.10.2013 N. 125 

Per l'OMCeO di Belluno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge funzioni analoghe all'OIV per quanto attiene la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera g) del D.lgs 150/2009

 

 

Organismo indipendente di valutazione della performance 

 

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L’Organismo indipendente di valutazione e’ nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:

  1. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  2. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche’ alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
  3. valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
  4. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  5. propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
  6. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
  7. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
  8. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche’ la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e’ condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L’Organismo indipendente di valutazione e’ costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all’articolo 13.

8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione e’ costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

 


 

 

Di seguito pubblichiamo le attestazioni e le griglie di rilevazione sulla completezza e l'aggiornamento dei documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno. 

 

 

ANNO 2024

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 5 2024 (43 KB)  

pdf Scheda di rilevazione al 31 5 2024 (24 KB)  

 

ANNO 2023

pdf Monitoraggio schede verifiche attestazione dicembre 2023 (19 KB)

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.6.2023 (42 KB)

pdf Scheda di rilevazione al 30 6 2023 (18 KB)

pdf DELIBERA n 32 del 29 6 2023 assegnazioni funzioni assolvimento obblighi di pubblicazione al RPCT (374 KB)  

 

ANNO 2022

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 5 2022 (46 KB)

spreadsheet Griglia di rilevazione al 31 5 2022 (31 KB)

pdf Scheda di sintesi sulla rilevazione 2022 (47 KB)

 

ANNO 2021

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 5 2021 (46 KB)

spreadsheet Griglia di rilevazione al 31 5 2021 (22 KB)

pdf Scheda di sintesi sulla rilevazione 2021 (49 KB)

 

ANNO 2020

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 3 2020 (86 KB)

spreadsheet Griglia di rilevazione al 31 3 2020 (91 KB)

pdf Scheda di sintesi sulla rilevazione 2020 (45 KB)

 

ANNO 2019

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 3 2019 (56 KB)

spreadsheet Griglia di rilevazione al 31 3 2019 (89 KB)

pdf Scheda di sintesi sulla rilevazione 2019 (44 KB)

 

ANNO 2018

pdf Attestazione di struttura analoga OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 3 2018 (89 KB)

pdf Griglia di rilevazione al 31 3 2018 (52 KB)

pdf Scheda di sintesi sulla rilevazione 2018 (42 KB)