Informazioni e pubblicità sanitaria

La pubblicità/informazione in campo sanitario è la comunicazione ai cittadini attraverso qualsiasi mezzo mediatico di qualsiasi messaggio che contenga informazioni di carattere sanitario, compresi titoli, ubicazioni topografiche e altre informazioni utili a localizzare la sede dove reperire i servizi offerti. È possibile effettuare informazione al pubblico attraverso canali quali stampa, televisione, radio, cartellonista, Web ed altro; il canale pubblicitario prescelto non deve essere disdicevole al decoro professionale sia per la tipologia che per il luogo in cui avviene la pubblicità.

Non devono comparire elementi di "carattere promozionale o suggestionale"  

Possono effettuare pubblicità informativa:

- i medici e gli odontoiatri in possesso della titolarità dell’attività sanitaria specifica, ossia il titolare della AOM o dello Studio Medico regolarmente iscritto all’Albo;

- le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge) attraverso il Direttore Sanitario responsabile, del quale devono sempre essere indicati nome, cognome e titoli professionali (art. 4 legge 175/92).

 Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all'art. 4 prevede che "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

Ricordando che il riferimento di base rimane la Legge 175/92, abrogata solo di alcuni articoli, si riporta la normativa di riferimento tratta dal Codice Deontologia Medica del 2014 con successive modifiche – articoli 55, 56, 57

TITOLO IX ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 55 Informazione sanitaria 

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 56 Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole. Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti. (Articolo modificato in data 19 maggio 2016)

Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.