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Normativa di riferimento

 

 

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

 


Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 


Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Sanzioni

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

 


  

Segnalazioni illecito - Whistleblowing

Applicazione online per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing

Il sistema adottato dall’Ordine per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, nonché ai consulenti dell’Ente.

Le modalità di presentazione della segnalazione ed ogni informazione utile sono indicate nella  pdf Procedura per la gestione delle segnalazioni interne di illeciti o irregolarità (471 KB)     approvata con apposita e specifica Delibera del Consiglio Direttivo n. 40/2023,  che ha previsto le modalità di inoltro della segnalazione.  

PROCEDURA TELEMATICA: registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con l'Ordine e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

INVIA SEGNALAZIONE

PROCEDURA CARTACEA POSTALE: è possibile presentare la segnalazione in modalità cartacea utilizzando il seguente   pdf Modello segnalazione violazione (170 KB)

  pdf INFORMAZIONI AI SENSI ART 13 REGOLAMENTO (UE) 2016 679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI SU SEGNALAZIONI ILLECITI WHISTLEBLOWING (365 KB)

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Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - anno 2022

http://www.ordinemedicibelluno.it/anac190/dataset-l190-2022.xml

 

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - anno 2021

http://www.ordinemedicibelluno.it/anac190/dataset-l190-2021.xml

 

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - anno 2020

http://www.ordinemedicibelluno.it/anac190/dataset-l190-2020.xml

 

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - anno 2019

http://www.ordinemedicibelluno.it/anac190/dataset-l190-2019.xml