Legge 23 dicembre 2021, n. 238

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17-1-2022

Il provvedimento indicato – all’ art. 30 - (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - Pubblicità nel settore sanitario - Direttori sanitari delle strutture sanitarie private - modifica la disciplina relativa all'obbligo di ogni struttura sanitaria privata di cura di dotarsi di un Direttore sanitario. La novella consente che il Direttore sanitario possa essere iscritto all’Albo di un Ordine territoriale diverso da quello competente territorialmente (in base al luogo in cui la struttura abbia la sede operativa) e disciplina la nuova possibile fattispecie; il Direttore infatti deve comunicare il proprio incarico all'Ordine territoriale competente  al quale,  in base alla norma in questione, compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti dello stesso, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.

 

Art. 69 Codice Deontologico - Direzione sanitaria e responsabile sanitario

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.